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Infiltrazioni box condominiale: risponde il proprietario che ha eseguito i lavori

Le infiltrazioni di acqua non riguardano solo gli appartamenti, ma anche i box condominiali, specialmente quando si trovano sotto un giardino o un’area pavimentata e coperta con aiuole. Sorge così la responsabilità del condominio in quanto custode, cioè soggetto tenuto alla manutenzione dei beni e degli impianti comuni: il condominio è tenuto non solo a consentirne l’uso ma anche ad evitare che essi diventino fonte di danni a persone o a cose.

A questo punto, però emerge anche la problematica del riparto spese, cioè della loro suddivisione tra i vari condomini. Lo ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 36485/21. La proprietaria di un box ha convenuto in giudizio il proprietario del giardino che fungeva da copertura dei posti auto, sostenendo che l’uomo, nell’eseguire i lavori di sostituzione della guaina di impermeabilizzazione del giardino, aveva cagionato danni ai posti auto sottostanti.

Come afferma la Cassazione, il condominio deve «adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini», come un box condominiale. La Suprema corte, nel respingere il ricorso, ha affermato che nessuna censura può essere mossa alla decisione di merito in quanto il collegio, sulla base della ctu, ha accertato che le infiltrazioni erano state causate da un intervento del ricorrente che aveva interessato il giardino pensile che fungeva da copertura dei posti auto.

Pertanto la coincidenza tra i lavori svolti nel giardino pensile con la sostituzione della guaina e la comparsa delle infiltrazioni al soffitto del box, secondo il giudice di merito costituiva presunzione relativa alla sussistenza di un rapporto di causa-effetto in relazione ai danni lamentati dall’attrice. Avendo la Corte di merito accertato che l’intervento era stato effettuato per iniziativa del singolo proprietario, non poteva ravvisarsi una responsabilità concorrente del condominio.