La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15238/21 del primo giugno, ha stabilito che, in caso di infortunio di un dipendente, anche nel caso in cui lo stesso avvenga in zona vietata, lo stesso, oppure i suoi eredi in caso di morte, ha diritto ad incassare il risarcimento del danno integralmente. Infatti, i Supremi Giudici, hanno accolto il ricorso dei figli di un operaio morto in cantiere dopo aver fatto accesso ad una zona vietata. E’ stato infatti chiarito che, il responsabile del cantiere, avrebbe dovuto sospendere temporaneamente l’attività all’interno del cantiere al fine mettere tutti al riparo da evidenti pericoli. Dunque, nonostante la condotta incauta del lavoratore, la misura del risarcimento non può essere ridotta perché vi è una violazione dell’obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro. Perciò, qualora l’infortunio avvenga a causa dell’osservanza da parte del malcapitato, di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongono allo stesso di affrontare il rischio, unito all’inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele per impedire il verificarsi dell’evento, l’imprudenza del lavoratore, non può ritenersi rilevante e di conseguenza la misura del risarcimento rimane integra.