La terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 32860/21, pronunciandosi sulla morte di alcuni dipendenti di un impianto petrolchimico, ha sancito che gli operai fumatori sono soggetti al tumore ai polmoni anche se esposti all’amianto. Dunque, è assolto il datore accusato di omicidio colposo in quanto, il rischio è maggiore in caso di inalazione di fumi per dipendenza e per piacere, in particolare quando la vittima è fumatore cronico. Nel caso in esame, per determinare il nesso causale tra il fattore di rischio e la malattia è necessario un alto grado di credibilità; in caso di tumore ai polmoni servono più dati, dagli agenti fisici al tempo di esposizione. Per dimostrare la responsabilità del datore per l’insorgenza del cancro, bisogna provare che la malattia ha avuto origine dall’inalazione di fumi provenienti da tabacco e non dall’amianto; pertanto, la combinazione amianto e fumo da sigarette può avere conseguenze letali soltanto se l’esposizione all’asbesto è alto e, dunque, non vi è alcuna concausa nell’amianto stesso.