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Integra il reato di molestie anche la telefonata notturna.

La prima sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 42683/21 ha sancito che, integra il reato di molestie anche la chiamata notturna effettuata in maniera continua e petulante, provocando nella vittima disturbo ed uno stato d’ansia, non essendo, dunque, rilevante l’intento del persecutore. Nel caso in esame, una donna veniva condannata per avere effettuato chiamate notturne, cagionando un forte stato d’ansia e di paura nella vittima, persona con la quale aveva avuto, precedentemente, soltanto contatti superficiali; la molestia, veniva realizza in un breve lasso di tempo con insistenza e con le stesse modalità. Pertanto, secondo la Cassazione, ai fini della sussistenza del reato ex art. 660 c.p. è irrilevante l’intento del soggetto attivo, così come i motivi alla base del comportamento, in quanto è sufficiente ed idoneo a integrare tale fattispecie, il comportamento oppressivo, insistente e ripetitivo che, lede la libertà e la quieta della vittima.