Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza 23244/21, pubblicata il 14 giugno. I Supremi Giudici infatti, hanno evidenziato che le intercettazioni autorizzate per indagare sul reato di corruzione sono utilizzabili anche nel caso in cui l’imputazione provvisoria cambi in abuso d’ufficio, a condizione però che i fatti relativi alla seconda fattispecie siano equivalenti a quelli per i quali il giudice autorizzò le intercettazioni. Diversamente, le stesse devono essere escluse dalle indagini. Dunque, se successivamente, la qualificazione giuridica del reato autorizzato (per le intercettazioni) cambia in un diverso reato non autorizzabile, le intercettazioni non possono essere utilizzate, se già al momento in cui l’autorizzazione si è perfezionata, i presupposti per disporre il mezzo di ricerca della prova erano assenti.