La prima sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 16547/21 ha sancito che nei casi di riconoscimento della paternità, l’ascolto del minore infrasedicenne è superfluo ed inutile se il presunto padre è morto dopo un anno dalla sua nascita, in quanto l’audizione del minore rileva solo in caso di esistente legame affettivo. Nel caso in esame, veniva dichiarato nullo il riconoscimento di paternità perché il minore non era figlio biologico del de cuius e, la madre denunciava l’omessa audizione che, a suo avviso, risultava fondamentale per la valutazione del riconoscimento. La Corte di Cassazione, accogliendo l’orientamento dei giudici di merito, ha confermato l’inutilità dell’escussione del minore in quanto, non avendo istaurato una relazione affettiva profonda e duratura con il padre, non era in grado di riferire nulla di rilevante; pertanto, il giudice può, con provvedimento motivato, non disporre l’audizione del minore se superfluo e contrario all’interesse dello stesso infrasedicenne.