E’ compito del conducente porre sempre attenzione al veicolo e alle condizioni della strada al fine di tutelare gli utenti più deboli della strada. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 16694/2021 che ribadisce il principio secondo cui la condotta del pedone è in grado di costituire causa esclusiva del sinistro solo se rappresenta una causa sopravvenuta, in grado da sola di determinare l’evento, risultando un evento eccezionale, atipico, non prevedibile.
Investito un uomo, fuori dalle strisce, mentre effettuava una manovra di svolta, procedendo a velocità conforme.
Al conducente si rimproverano imperizia, negligenza e imprudenza: in base alle tracce lasciate dalle gomme sull’asfalto la velocità dell’auto è vicina al limite, anche se nella zona ci sono caseggiati a bordo strada senza marciapiedi.
L’investimento del pedone pertanto non può costituire nel caso di specie causa esclusiva del sinistro, quanto piuttosto una sua concausa, che non può escludere quindi la responsabilità del conducente. Essa infatti costituisce causa esclusiva in grado di produrre l’evento solo se il conducente si trova nella effettiva impossibilità di avvistare il pedone e osservarne i movimenti perché messi in atti in modo rapido, imprevedibile e inatteso.