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IO AVEVO IL BRACCIALETTO MA È STATA LEI AD AVVICINARSI A ME!

Sentenza 4936/2025 Cassazione Penale

La Cassazione ha sancito che integra il delitto di “violazione del divieto di avvicinamento” ai luoghi frequentati dalla persona offesa, (art. 387-bis cod. pen.), anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare, consente che la stessa “volontariamente” gli si avvicini, attesa l’esigenza di conformarsi al criterio di priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo, come enunciato dall’art. 52 della Convenzione di Istanbul.

Secondo la Suprema Corte l’obbligo di evitare ogni possibile contatto con la persona offesa trova applicazione anche nel caso in cui non sia l’indagato a cercare volontariamente l’incontro con la vittima.
La misura cautelare in questione presenta, comunque, un indubbio profilo a favore per l’indagato, che vedrà una limitazione minore dei propri diritti e delle proprie libertà, essendo l’alternativa rappresentata dalle misure cautelari custodiali ex artt. 284 e ss c.p.p.

La persona offesa deve potere godere di tranquillità e di libertà di frequentazione dei luoghi e di potersi muovere liberamente, con la certezza che il soggetto che la minaccia sia obbligato all’allontanamento, anche in caso di incontro fortuito.

Nel caso specifico l’imputato, stando alla ricostruzione operata dai Giudici di merito, aveva consentito alla vittima di entrare nella sua abitazione, ospitandola per l’intera giornata, essendo tenuto ad impedire l’evento, seppur non con l’obbligo di abbandonare la propria abitazione.