Sentenza 9432/2024 Cassazione Penale
Questa sentenza ha ricordato che, ai fini del differimento facoltativo della pena o della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.), la malattia da cui è affetto il detenuto deve essere grave e tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose.
La patologia deve necessitare di un trattamento sanitario non attuabile in regime di carcerazione, e devono essere rispettati sia l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato, che le esigenze di sicurezza della collettività.
In buona sostanza, rilevano le patologie di entità tale da fare apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità a cui si ispira la norma dell’art. 27 Cost., in quanto capaci di produrre una situazione al di sotto della soglia di dignità per il detenuto, che deve essere rispettata anche nelle condizioni di restrizione carceraria.
Anche la malattia psichica può essere causa di differimento della pena, quando sia di una gravità tale da provocare un’infermità non fronteggiabile in regime di detenzione o da rendere l’espiazione della pena non compatibile con il senso di umanità.
La Suprema Corte aveva già sancito, con la sentenza 99/2019, la rilevanza della malattia psichica, dichiarando l’illegittimità dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., “nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter“.
Se la patologia psichica è sopravvenuta alla carcerazione, dunque, deve essere valutata al pari delle patologie fisiche, in quanto fonte di incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione carceraria.