Sentenza 1171/2022 Tribunale Avellino
La vecchia regola di “battere il ferro finché è caldo“, ha sempre sollecitato l’avvocato Simone Labonia, attento alle problematiche legate al Diritto Bancario, a proseguire nella sua azione, da tempo intrapresa, per il riconoscimento dei diritti dei correntisti, spesso calpestati.
Contratti di finanziamento ed ammortamento alla francese, da troppo tempo avevano evidenziato lo strapotere contrattuale delle banche, a discapito dei contraenti più deboli.
Anche questa sentenza ha visto riconoscere la validità della linea difensiva dello Studio Legale Labonia, tesa ad evidenziare come illegittimi i tassi d’interesse e le commissioni applicate per l’intera durata dei rapporti intercorrenti tra una S.r.l. ed un primario istituto di credito: in misura ultra legale, quindi, ed in assenza di una pattuizione scritta, con l’esercizio di uno “ius variandi” illegittimo.
Per la difesa quindi, erano stati disattesi i principi di correttezza, lealtà, buona fede e solidarietà (ex art.1175 codice civile ed art. 2 Costituzione).
La convenuta banca chiedeva l’inammissibilità della domanda, in quanto il rapporto era ancora in essere, ed una raggiunta prescrizione per la ripetizione dell’indebito.
L’organo giudicante ha pienamente condiviso la linea della difesa attrice, che aveva regolarmente ottemperato “all’onere probatorio del petitum“, come riscontrato anche dai calcoli del C.T.U.
La mancata stipula di un contratto scritto non depositato in atti, così come eccepito dal convenuto, lasciava solo presumere una forma orale dello stesso, visti i comportamenti concludenti, atti a dimostrare la volontà di entrambi i contraenti.
Dalle risultanze del procedimento, quindi, l’istituto bancario è stato condannato a riconoscere un saldo attivo per la società ricorrente pari ad oltre €11.000, diversamente dal richiesto saldo passivo di oltre €13.000, ufficializzato dall’istituto:
con vittoria di onorari e spese di giudizio.