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La capotreno può essere più bassa del collega maschio

Flash per 03/08

Ordinanza 18668/2023 Cassazione Lavoro

L’eterna lotta per la parità di trattamento promossa dalle donne, può viaggiare anche su un “binario all’incontrario” laddove, per ottenere parità di trattamento con gli uomini, si possa pretendere una disparità di valutazione di genere. Questo è uno dei tanti casi che rendono affascinante lo studio della giurisprudenza, in cui può essere contemplato e difeso tutto ed il suo esatto contrario.
La vicenda prende il via da un ricorso avanzato dall’Ente Ferrovie contro l’accoglimento della lamentela, nei primi due gradi di giudizio, avanzata da una concorrente al posto di capostazione, che si era vista esclusa per carenza del requisito di altezza minima, pari a mt. 1,60 per uomini e donne.
La nostra paladina dei diritti della donna all’incontrario, evidenziava l’illiceità della disposizione, che dava uguali i parametri di valutazione tra i due sessi.
In questo caso non vale, ha confermato la Corte di Cassazione nella sua ordinanza, in quanto va considerata come una “discriminazione indiretta” a sfavore delle donne.
Prevedere che i requisiti di assunzione per una statura minima, siano uguali per i due sessi, va in contrasto con i “principi di disuguaglianza”, presupponendo erroneamente la non diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne.
Questa ordinanza ci mette molto a pensare.