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LA CATTIVERIA DEI VICINI È SEMPRE PIÙ STALKING!

Sentenza 20386/2025 Cassazione Penale

Lo stalking condominiale è una forma di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) che si manifesta in ambito domestico, tra vicini di casa. Si verifica quando un soggetto, con condotte reiterate e moleste, causa un perdurante e grave stato di ansia o paura, o altera le abitudini di vita della vittima, costretta a modificare la propria quotidianità per evitare contatti con il persecutore.

Questo fenomeno, spesso sottovalutato perché confinato nelle dinamiche di vicinato, ha trovato crescente attenzione nella giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto come anche le tensioni condominiali, se degenerano in comportamenti ossessivi e intimidatori, possano integrare l’ipotesi di reato prevista dal legislatore per tutelare la libertà personale.

L’art. 612-bis c.p., introdotto con il D.L. n. 11/2009, punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionargli un grave stato di ansia o paura, ovvero da costringerlo a cambiare le proprie abitudini di vita. La pena è aggravata se la vittima è un minore, una persona disabile, o se l’autore è un convivente o un vicino.

Nel contesto condominiale, le condotte possono includere: appostamenti, pedinamenti, insulti quotidiani, rumori molesti con finalità persecutorie, danneggiamenti ripetuti, uso strumentale delle riunioni condominiali per denigrare la vittima.

La Corte di Cassazione, con quest’ultima peonuncua, ha confermato una giurisprudenza costante sul tema, definendo con maggiore precisione i contorni del reato in ambito condominiale.
Tra le precedrnti pronunce più significative citiamo:

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 26880/2016, che ha confermato la condanna per stalking a carico di un condomino che, con comportamenti aggressivi e provocatori, aveva determinato nella vittima uno stato di grave ansia e l’allontanamento dalla propria abitazione.

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 11945/2015, con cui la Suprema Corte ha ritenuto integrato il reato in presenza di “condotte reiterate nel tempo, anche non gravi se considerate singolarmente, ma idonee, per la loro sistematicità, a ingenerare nella vittima timore e turbamento”.

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 18146/2021, in cui è stato ritenuto stalking l’insieme di atti persecutori posti in essere da un vicino che danneggiava sistematicamente la proprietà della vittima e la seguiva anche fuori dal contesto condominiale.

Il confine tra semplice litigiosità tra vicini e reato di stalking condominiale si supera quando le condotte assumono un carattere persecutorio, causando un serio turbamento psicologico o modifiche nelle abitudini di vita della persona offesa. La prova del nesso causale tra condotte e stato psicologico della vittima è centrale. La Cassazione, con indirizzi ormai consolidati, invita a non sottovalutare tali comportamenti, riconoscendo piena dignità penale a forme di stalking consumate nelle mura domestiche, spesso invisibili ma profondamente lesive.