Lo ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione nella sentenza 7765/21 pubblicata il 26 febbraio, nella quale viene chiarito innanzitutto che, l’impugnazione ex art. 630, primo comma lettera c) c.p.p. è un mezzo straordinario e dunque, deve avere come presupposto l’emergenza di elementi non conosciuti e non una differente valutazione del dedotto oppure un’inedita disamina del deducibile. I Supremi Giudici quindi, hanno dichiarato che, la Corte d’Appello, ha fatto bene a dichiarare inammissibile la richiesta di revisione del processo chiesta perché non sarebbero state tenute in debita considerazione le due perizie mediche. Niente da fare dunque, per il ricorso dell’imputato condannato oltre che per spaccio di droga, per violenza sessuale.