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La differenza economica tra i coniugi non è basilare nel calcolo dell’assegno di mantenimento

Sentenza 972/2022 del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Civile

Non ha avuto seguito la richiesta di una moglie, in fase di procedura divorzile, di calcolare l’assegno di mantenimento, sulla scorta dell’ipotetica ricchezza del marito, in contrapposizione allo stato di disoccupazione della richiedente.

Di fatto, un affermato professionista non è tenuto a corrispondere un assegno più corposo solo nell’ipotesi, non provata, di forti guadagni a nero, bensì deve versare la quota ritenuta congrua, sulla base della sua dichiarazione dei redditi.

Né può essere presa in considerazione la richiesta della moglie, tendente a far riconoscere una sperequazione economica nella coppia, che avrebbe potuto aver valore solo con la dimostrazione che, lo stato di non agiatezza economica della donna, dipendeva da un accordo di coppia pregresso, in cui la stessa rinunziava a guadagni professionali per seguire, in maniera più impegnata, la vita familiare.