Sentenza 11085/2024 Cassazione Penale
La Suprema Corte, ai sensi dell’art. 13 D.P.R. n. 41/1991, conferma che “il medico in servizio di guardia, ha l’obbligo di effettuare gli interventi domiciliari che gli saranno richiesti direttamente dagli utenti e nei tempi più rapidi“.
Ovviamente tale norma, è necessariamente subordinata alla valutazione discrezionale del sanitario, sia sulla base della sintomatologia riferitagli, che della propria esperienza.
Attenzione però, perché tale valutazione è sindacabile dal giudice di merito, per accertare se il giudizio del sanitario sia stato corretto, sulla base di dati di ragionevolezza, desumibili dai protocolli sanitari, oppure possa configurare l’inadempimento dei propri doveri. (cfr.Cass.34535/2019 – 23817/2012)
Ed a nulla rileva che lo stato di salute del paziente si riveli in concreto meno grave di quanto potesse prevedersi, laddove il medico di guardia, pur richiesto, decida di non eseguire l’intervento domiciliare urgente, per accertarsi delle effettive condizioni, trattandosi di un reato di pericolo ad effetto immediato
In sostanza quindi, il delitto sarebbe integrato ogni qualvolta il medico di turno neghi un atto non ritardabile, di fronte ad una riferita sintomatologia che suggerisca un accurato esame clinico, per accertare le effettive condizioni del paziente.
Questo è uno di quei casi in cui “Giurisprudenza e Realtà” possono entrare in conflitto: in ragione delle non sempre sufficienti risorse umane demandate al controllo della salute pubblica e dell’operatività travagliata dei presidi medici, spesso abusati da una richiesta di interventi che eccedono le reali necessità di pronto soccorso.