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LA GOGNA MEDIATICA: QUASI UNA SECONDA CONDANNA!

Sentenza 30857/2022 Corte Cassazione

La sentenza che commentiamo, ha affrontato la questione della rilevanza dello “strepitus fori” e della “lesione della reputazione” nella quantificazione dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione.

Tale liquidazione si deve basare su una valutazione equitativa che tenga conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, in considerazione del valore che l’ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno.

Si è ritenuto che siano irrilevanti, in proposito, la durata del processo e i disagi derivanti dalla complessiva vicenda giudiziaria, in quanto la somma dovuta dallo Stato a norma dell’art. 314 c.p.p. deve essere commisurata alla durata dell’ingiusta detenzione e non alla vicenda processuale (cfr. Cass.30578/2020).

Anche il clamore mediatico della vicenda è stato giudicato di norma irrilevante in ordine a tale profilo (cfr. Cass. 6913/2021), salvo l’ipotesi della accertata dimostrazione di gravi conseguenze professionali e personali determinate dallo strepitus fori o di una diffusione della notizia esorbitante dalle comuni modalità di informazione e idonea ad indurre nel pubblico il convincimento dell’effettivo coinvolgimento dell’interessato (cfr. Cass.2624/2018).

Circostanze apprezzabili, invece, ai fini dell’applicazione del criterio c.d. “equitativo”, sono la perdita di chances lavorative, se adeguatamente provata, ovvero gravi pregiudizi nei rapporti personali, quali l’arresto di una procedura adottiva e l’impossibilità di assistere un familiare gravemente malato. (cfr. Cass.18361/2019).