Sentenza 12289/2022 Tribunale Roma
Troppe volte, per mancanza di conoscenza delle norme che ne regolano l’operatività, l’assemblea condominiale si arroga la possibilità di prendere decisioni illegittime.
Anche nel caso preso in esame, la maggioranza presente alla riunione aveva stabilito il divieto di uso dell’ascensore di servizio, negli orari in cui non era presente il portiere del fabbricato.
Tale scelta era stata motivata per evitare il pericolo di infiltrazioni di persone estranee e per la sicurezza dei fruitori.
Il Tribunale ha però accolto il ricorso di un condomino, che adoperava detto bene comune per abbattimento delle barriere architettoniche, essendo menomato nella deambulazione.
Riconosciuto il principio che, dette limitazioni, dovrebbero essere stabilite dal Regolamento di Condominio o con “decisione unanime” dell’assemblea.
La semplice maggioranza non può interferire con le scelte del singolo condomino, vietandogli l’uso di un bene comune.