A sancirlo è la Cassazione che, con l’ordinanza n. 6402/21, pubblicata dalla sezione tributaria, accoglie il ricorso dall’Agenzia delle Entrate contro il legale rappresentante di una scuola di danza.
Sono diversi gli elementi che fanno emergere la natura commerciale dell’attività come l’assenza di attività assembleare, «la mancata convocazione e partecipazione degli associati all’assemblea e la radicale mancanza di una bacheca informativa funzionale alle comunicazioni sociali». La contribuente riceveva due avvisi di accertamento finalizzati a recuperare alcuni importi a titolo di Irpef, Irap e Iva perché si era scoperto aver usufruito dell’esenzione ex art. 148 del D.p.R. n. 917/86, portando avanti un’attività commerciale dietro lo schermo non lucrativo della scuola di danza. La commissione regionale, in altri termini, ha «eluso la necessità di soffermarsi sulla prova, pretendendo l’assolvimento del relativo onere da parte del contribuente, in ordine al fatto che gli aventi diritto alla partecipazione alla vita associativa venissero effettivamente convocati e chiamati ad assumere le decisioni in sede di assemblea dei soci dell’associazione». Pertanto, la Corte accoglie il ricordo dell’Ufficio rinvia la sentenza della Ctr a nuovo giudizio.