Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione con sentenza 9004/2021 hanno sancito che, il riconoscimento della nullità ecclesiastica del matrimonio avvenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, non blocca la lite sull’assegno divorzile in sede civile. Si esclude infatti, qualsiasi rapporto di pregiudizialità, perché si tratta di procedimenti autonomi e soggetti a decisioni di natura diverse. Le sezioni unite hanno affermato che l’efficacia della sentenza di nullità del matrimonio nel corso del giudizio di divorzio, non impedisce di procedere all’accertamento della spettanza e liquidazione dell’assegno divorzile, poiché tra il giudizio di nullità del matrimonio e quello di cessazione degli effetti civili non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale da imporre la sospensione del secondo a causa della pendenza del primo, trattandosi di procedimenti autonomi. La diversità tra la sentenza di nullità e di divorzio, giustifica l’inidoneità della prima ad impedire la prosecuzione del giudizio civile ai fini dell’accertamento della liquidazione dell’assegno divorzile; il fondamento dell’obbligo di corrispondere l’assegno, deve essere individuato nella constatazione della dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell’impossibilità di ricostruirla , nonché della necessità di un riequilibro tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi da realizzarsi attraverso il riconoscimento di un contributo economico. Pertanto, in tema di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuta dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, avente ad oggetto l’accertamento dell’assegno divorzile.