Lo ha sancito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 28/2021 del 7 gennaio, secondo cui è da escludere che gli agenti di polizia debbano attendere per effettuare l’alcoltest, essendo però tenuti ad avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere dal legale.
Pertanto, l’accertamento della guida in stato d’ ebrezza ex artt. 186 Cds e 179 del regolamento di esecuzione Cds, costituisce un atto urgente ed inderogabile della polizia. Pertanto, l’avvocato può essere presente alla prova senza diritto ad essere preventivamente avvisato, in quanto la polizia deve soltanto avvisare la persona soggetta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal legale ex artt. 354 e 356 Cds.