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LA PRECEDENZA ERA MIA: NON POTEVO IMMAGINARE CHE ARRIVASSE UNA “FORMULA UNO”!

Sentenza 11823/2024 Corte Cassazione

In tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto, sussiste soltanto nei casi in cui “il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di  effettuarne l’attraversamento, senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi“.

Invero è una fattispecie sulla quale i giudici di merito si sono ampiamente confrontati, ed è ravvisabile quando il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell’impegnare un crocevia, usa la prudenza e la diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’incrocio: l’eccessiva velocità di questi ultimi, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, non sufficiente ad escludere la responsabilità del primo conducente (cfr.Cass.53304/2016).

Tale principio impone a ciascun utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale altrui imprudenza e, soprattutto, tale onere si interseca con gli obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla valutazione della precedenza da concedere ad altri veicoli, a prescindere dalla velocità degli stessi.

In buona sostanza, non è considerata un esimente per non aver concesso la precedenza a chi di diritto, il fatto che la distanza ipotizzata del veicolo che sopraggiunge, possa far ritenere legittimo impegnare la corsia con anticipo.