Sentenza 38288/2023 Corte Cassazione
Un “doppio maglio” della Giustizia si è abbattuto su questo “maldestro rapinatore”, in quanto la sua azione delittuosa ha subito anche l’applicazione dell’aggravante, prevista dall’art.628 Codice Penale, in quanto attuata in luoghi idonei ad ostacolare la difesa dei soccombenti.
Quali siano questi luoghi lo ha chiarito proprio la sentenza che commentiamo, la quale specifica come sia sufficiente che la violenza avvenga laddove esista una minore possibilità di reazione anche se solo “ostacolata” e non “impedita”.
Detta aggravante resta in vita anche se la reazione della persona offesa, riesca in qualche modo ad impedire la consumazione del delitto.
Nel caso specifico, il sito angusto in cui era avvenuta l’aggressione era proprio tale da creare difficoltà nel mettere in atto una reazione: anche se la successiva attivazione di un antifurto, aveva messo in fuga lo “sfortunato” malvivente.
La “ratio” della norma, affonda le sue radici nella volontà di punire un più ampio fascio di comportamenti illeciti: ovvero applicandola anche ai casi in cui venga, appunto, “ostacolata” e non “impedita” una valida difesa degli aggrediti.
La norma, di fatto, prevede solo in astratto la configurazione dei luoghi che ne determinano l’applicabilità.
Nell’evento che commentiamo, il malvivente si era seduto sul sedile posteriore di un’auto, in modo da impedire una difesa ai rapinati seduti davanti, nell’angusto abitacolo della vettura: tale circostanza ostacolava la loro reazione, configurando l’aggravante prevista dalla legge.