Ordinanza 13/2023 Sezioni Unite Cassazione Penale
(Approfondimento giuridico)
Il quesito evidenziato in epigrafe, ha posto in seria difficoltà la valutazione della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione: l’impossibilità di trovare una risposta univoca tra i diversi orientamenti giurisprudenziali, ha costretto i giudicanti a rimettere la questione innanzi alle Sezioni Unite del comparto penale, affinché venisse risolto il dilemma giuridico. In sintesi, e’stato chiesto al più alto organo della Cassazione se, “ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva, (che integri quindi una circostanza aggravante ad effetto speciale), rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva, dopo la decorrenza di detto termine, previsto per il reato come originariamente contestato”.
La problematica ha radici antiche, che affondano proprio nel contrasto giurisprudenziale rispetto alla possibilità di contestare una recidiva, seppur successivamente al decorso del termine originario.
Esistono essenzialmente due orientamenti contrapposti che si fronteggiano, rendendo ardua la soluzione del dilemma.
Il primo orientamento ritiene che la recidiva abbia natura “costitutiva”, cosa che impedirebbe una contestazione successiva al decorso del termine di prescrizione: in questo caso, quindi, dovrebbe intervenire una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.129 c.p.p.
Il secondo orientamento, al contrario, avvalora l’ipotesi che la contestazione abbia natura solo “ricognitiva”, e che quindi possa incidere sul calcolo dei termini, purché intervenga prima della sentenza, (quantunque avanzata per la prima volta dopo il decorso previsto per l’imputazione non aggravata).
La risposta attuale delle Sezioni Unite e’stata anticipata, nel lontano 2020, dalla soluzione prospettata da un giudice monocratico del Tribunale di Roma il quale, partendo dal presupposto che la recidiva, ex art.99 c.p. e’ qualificabile come “aggravante con effetti sostanziali pregiudizievoli per l’imputato”, (e quindi di natura ricettizia), era giunto alla conclusione che detta contestazione, da cui dipendeva l’aumento dei termini prescrittori, dovesse intervenire prima che gli stessi fossero maturati.
Dopo un ampio lasso di tempo, anche le Sezioni Unite hanno, sostanzialmente, raggiunto la stessa conclusione: rispondendo in maniera negativa all’ipotesi che la recidiva, contestata successivamente all’ordinario termine di prescrizione, possa produrre l’aumento del calcolo di base.
In maniera più accessibile ai più: il reato deve considerarsi “morto” con il decorso della prescrizione ordinaria, e non può assolutamente “risorgere” per una contestazione postuma.