La prima sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 37061/21 ha sancito che in caso di sottrazione internazionale di minori, quest’ultimo dovrà tornare nel luogo in cui si trova, di fatto, centro d’interesse della sua vita. Nel caso di specie, il tribunale respingeva la domanda di un padre, circa il ritorno del figlio in Italia, trattenuto dalla madre senza il consenso in quanto, la coppia aveva trascorso un periodo di convivenza more uxorio in Danimarca ma, dopo un pò di tempo decideva di tornare in Italia perché non vi erano progetti futuri. Il padre lamentava la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione dell’Aja in quanto, il tribunale non riteneva esistente alcun pregiudizio nei confronti del minore. Secondo la Cassazione è il tribunale a commettere l’errore di valutare la residenza abituale non virtù del vissuto e della realizzazione dei suoi migliori interesse; infatti, il luogo in cui il minore deve essere reintrodotto e, dal quale era stato allontanato, è il luogo in cui il minore ha il centro dei propri legami affettivi, parentali, scolastici, amicali e in cui svolge attività di relazione di vita quotidiana. Pertanto, secondo la Cassazione, la residenza abituale del minore dovrà essere il luogo fissato in maniera condivisa dai genitori fino al trasferimento, essendo irrilevanti i ripetuti spostamenti.