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LA SEMILIBERTÀ TE LA DEVI GUADAGNARE

Sentenza 297/2024 Corte Cassazione
(Approfondimento legale)

Nel caso esaminato la Suprema Corte ha ritenuto ostativo alla concessione del provvedimento a favore del condannato, il non essersi attivato per risarcire il danno subito dalle vittime del reato.

L’art.50 – comma 4 – O. P. prescrive che “l’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società“.

Il Tribunale ha ritenuto che tali presupposti non vi fossero per il disinteresse mostrato dal condannato nei confronti dei soccombenti mentre, la linea di difesa, tendeva a dimostrare che il risarcimento non costituisce condizione essenziale per la concessione del beneficio.

L’argomentazione non è stata considerata fondata perché il risarcimento può essere valutato come un dato di fatto obiettivo, da cui ricavare la presa di coscienza da parte del condannato e l’esistenza di un ravvedimento, che sono elementi necessari per la concessione del beneficio stesso. (Cass.20005/2014)

Necessitano, di fatto, distinte indagini che garantiscano un positivo accoglimento della domanda.
(cfr.Cass. 843/1993 – 84/1994 e 4066/1995).

La difesa asseriva anche che non si era tenuto conto della relazione di sintesi versata in atti, che dava conto dei progressi ottenuti dal reo: ma questo è solo uno dei parametri di valutazione cui, però, devono essere affiancate anche la presa di coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento.

Inoltre, l’argomento era stato comunque introdotto in difetto del requisito dell’autosufficienza, con la formulazione di una critica alla motivazione del provvedimento impugnato attraverso il richiamo ad atti che non erano stati allegati al ricorso o trascritti in esso.