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La sentenza di condanna su corrispettivi Iva sconta l’imposta di registro.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 242 del 12 gennaio 2021, ha accolto il ricorso di una banca. La Suprema Corte infatti, ha stabilito che restano assoggettate all’imposta di registro, in misura proporzionale, solo le operazioni che non sono soggette ad Iva per carenza del requisito oggettivo (artt. 2 e 3) e soggettivo (artt. 4 e 5) previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972.Ciò in virtù del divieto della doppia imposizione che ricorre quando, uno stesso soggetto è destinatario di più imposte relative al medesimo presupposto, divieto che risulta essere un’esplicazione del principio costituzionale della capacità contributiva.