Ordinanza 31/03/2023 Corte di Cassazione
Whistleblower è un termine che, seguendo la nostra antica tradizione di privilegio, nei confronti dei termini stranieri, da una parvenza di grande approfondimento internazionale, rispetto a risvolti giuridici di “cose di casa nostra”.
Di fatto, viene adoperato per indicare quanto previsto nell’articolo 54 bis del Testo Unico della Pubblico Impiego, in riferimento alle segnalazioni fatte dal dipendente pubblico, nei confronti di illeciti attuati dai propri colleghi, allo scopo di proteggere la credibilità della struttura.
Tradotto in italiano, altro non significa che “fischiatore”.
Allora perché non adoperare uno dei tanti termini della nostra lingua natia che, parimenti, darebbero l’idea del concetto da esprimere? La classica “soffiata” però, sancisce l’ordinanza presa in esame, non è scudo sufficiente a proteggere il dipendente “segnalatore” dai propri illeciti.
Può servire solo ad attenuare le conseguenze disciplinari, in considerazione della collaborazione fornita.
Alla stregua della normativa in riferimento ai collaboratori di giustizia.