Sentenza 17637/2024 Corte Cassazione
La polizia giudiziaria è legittimata a compiere, sulla base di notizie confidenziali, perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi, come pure in materia di stupefacenti.
Di fatto, specifica la Suprema Corte, il divieto di utilizzazione delle denunce anonime di cui all’art. 333, comma 3, cod. proc. pen., non è riferito alle iniziative investigative della polizia giudiziaria, in merito all’acquisizione delle notizie di reato.
In buona sostanza, una denuncia anonima, pur essendo di per sé inutilizzabile ai fini processuali, è tuttavia idonea a stimolare l’attività del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al fine dell’assunzione di dati utili a verificare se, da essa, possano ricavarsi indicazioni per una “notizia criminis”, suscettibile di essere approfondita con gli ordinari strumenti legali.
Quindi, il rilievo probatorio di quanto l’ufficiale di p.g. abbia constatato a seguito dell’attività di indagine svolta in conseguenza di fonte confidenziale, deve rimanere circoscritto nell’ambito investigativo e non può entrare a far parte del giudizio.
Quanto, poi, all’esito della perquisizione, conseguenza dell’attività di indagine svolta, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’eventuale illegittimità dell’attività, non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato, che costituisce un atto dovuto.