Sentenza 33447/2024 Corte Cassazione
Sancito di fatto dalla Suprema Corte che, per configurare l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, cod. pen., non è necessario che l’agente abbia esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o resa inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilità.
La Suprema Corte ha sottolineato come superata la precedente linea giurisprudenziale, che prevedeva tale pregiudizio del pubblico servizio, come propedeutico alla configurazione del gravame.
(cfr.Cass. 1176/1967 – 602/1967 – 49/1967).
Secondo il più recente e consolidato insegnamento, in tema di furto, «è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti”.
Il fondamento sta nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a determinate cose, in ragione della loro destinazione.
Quando l’oggetto del furto consiste in energia elettrica, l’aggravante è integrata dalla sottrazione di energia al servizio elettrico, in ragione della natura pubblica del servizio «e ricorre costantemente, indipendentemente dalle modalità concrete di esecuzione della sottrazione, dalla natura pubblica o privata dell’ente erogatore o del fruitore del bene, dall’eventuale danno provocato all’apparecchio destinato alla fornitura e dall’effettivo nocumento arrecato alla somministrazione di energia ad altri utenti“.