Lo ha sancito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 2555/2021 pubblicata il 21 gennaio secondo cui, non è configurabile il reato di atti persecutori ex. art. 612 bis in quanto, non basta il mero fastidio o l’irritazione per le condotte poste in essere dall’agente ma, è necessario dimostrare la causalità tra la condotta minatoria o molesta e l’insorgere degli eventi di danno ovvero perdurante stato di ansia, fondato timore per l’incolumità propria e di un prossimo congiunto ed alterazioni delle abitudini di vita. Pertanto, affinché si realizzi il reato ex art. 612 bis, è sufficiente il verificarsi anche di uno solo degli eventi indicati dalla norma in esame, e la prova dell’evento deve essere fondata su elementi sintomatici del disturbo psicologico desumibile sia dalle dichiarazioni rese dalla vittima che dal comportamento successivo alla condotta dell’agente.