Sentenza 38158/2023 Corte Cassazione
La sentenza che oggi commentiamo, ci fa riflettere in merito ad una norma poco utilizzata: ovvero quella riferita all’art.236 Codice Procedura Penale, che prevede la possibilità di acquisire documenti che possano fare chiarezza sulla personalità, sia dell’imputato che della persona offesa, in relazione ai fatti di causa: la stessa procedura è desumibile per valutare la credibilità del testimone.
In considerazione del fatto che si tratta di una norma eccezionale, la stessa è sottoposta alla stretta interpretazione della tipologia di documenti previsti: ovvero i certificati del casellario giudiziale, la documentazione presente negli atti dei servizi sociali degli enti pubblici o degli uffici di sorveglianza, e le sentenze irrevocabili di giurisdizione nazionale o straniera, se riconosciuta.
La realtà giudiziaria dimostra una certa ritrosia, da parte dei giudici, nell’accogliere le richieste difensive avanzate in tal senso, che vengono spesso intese come attività meramente dilatoria.
La richiesta, per avere maggiore possibilità, deve essere avanzata nel giudizio di primo grado in quanto, successivamente, appare più difficile un’ipotesi di accoglimento.
Di fatto, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, deve risultare in armonia con l’art.496 c.p.p., e non può riguardare valutazioni di credibilità, riferite a testi già ascoltati in primo grado. (Cassazione 32366/2018 – 19693/2010 – 23161/2002)