Sentenza 40152/2024 Corte Cassazione
I giudici di legittimità hanno ricordato che, in riferimento all’accoglimento o al rigetto dell’istanza di affidamento ai servizi sociali, non possono pesare in senso negativo, né la gravità del reato e neppure i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza.
È sufficiente che emerga l’avvio di un processo critico del proprio passato, risultante dall’osservazione dei comportamenti e della personalità.
In buona sostanza, si tratta di una forma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede a favore dei condannati, per i quali è possibile immaginare una prognosi di completo reinserimento sociale, all’esito della misura stessa.
Pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati, è necessaria la valutazione della condotta successiva del condannato, in quanto è indispensabile accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi per un giudizio di buon esito della prova.
(cfr.Cass.4390/2019; 31420/2015).
Nella verifica, quindi, “si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante“.
L’istituto, dunque, non può essere privilegio solo di alcuni che abbiano commesso reati di minor rilevanza, ma deve essere concesso a tutti coloro che dimostrino una reale volontà e possibilità di reinserimento nella società civile.