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L’AFFIDAMENTO CONDIVISO NON È SEMPRE LA MIGLIORE FORMA DI TUTELA PER I MINORI!

Sentenza 6078/2026 Corte Cassazione

La tutela del minore resta il criterio guida in ogni decisione sull’affidamento dei figli dopo la crisi della coppia. Lo ribadisce la Suprema Corte, intervenendo su un tema che continua a generare forti conflitti giudiziari: il rapporto tra diritto alla bigenitorialità e concreta capacità dei genitori di cooperare nell’interesse del figlio.
Gli Ermellini hanno ricordato che l’affidamento condiviso non rappresenta un automatismo imposto dalla legge, ma il modello preferenziale da adottare soltanto quando risulti realmente funzionale all’equilibrio psicofisico del minore. Il giudice, quindi, non deve limitarsi ad applicare in modo formale il principio della presenza di entrambi i genitori, ma è chiamato a verificare se esista un contesto relazionale sufficientemente stabile e collaborativo.
Nel caso esaminato, il forte livello di conflittualità tra i genitori aveva reso impossibile una gestione condivisa delle decisioni riguardanti il figlio. Discussioni continue, incapacità di comunicare e reciproche accuse avevano trasformato il minore in uno strumento del conflitto familiare. Proprio questo aspetto ha assunto rilievo decisivo nella valutazione della Corte.
Sottolineato che il diritto del figlio a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori non può tradursi in una situazione di costante esposizione a tensioni, litigi o pressioni psicologiche. Quando la conflittualità diventa patologica e incide negativamente sulla serenità del minore, il giudice può anche limitare il modello dell’affidamento condiviso, attribuendo ad uno solo dei genitori le decisioni prevalenti o disponendo forme di affidamento esclusivo.
La pronuncia evidenzia inoltre come il comportamento dei genitori venga valutato non sul piano morale, ma in relazione alla concreta capacità educativa ed affettiva. Non basta dichiararsi disponibili alla collaborazione: occorre dimostrare maturità, equilibrio e capacità di proteggere il figlio dal conflitto. Chi utilizza il minore come mezzo di rivalsa contro l’ex partner rischia quindi conseguenze rilevanti nelle decisioni sull’affidamento.
Particolarmente significativo è il richiamo al principio dell’ascolto del minore, soprattutto quando abbia raggiunto un’età ed una maturità tali da consentire l’espressione di una volontà consapevole. Le preferenze del figlio non sono vincolanti, ma costituiscono un elemento importante per comprendere il suo vissuto emotivo.

Il centro della decisione non è il diritto del genitore ad ottenere tempi o ruoli paritari, ma il diritto del minore a crescere in un ambiente emotivamente stabile. Un principio che impone ai tribunali valutazioni sempre più concrete e personalizzate, lontane da schemi automatici e formule standardizzate.