Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

L’allontanamento del figlio minore va motivato indicando almeno una fonte che convinca il giudice.

Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 12763/21 del 14 maggio 2021. Nel caso di specie, alla donna era stata sospesa la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore perché, la stessa, aveva manifestato scatti d’ira e comportamenti collerici. La difesa della donna quindi, è stata basata sulla falsa applicazione dell’art. 330 c.c., dal momento che, innanzitutto, erano state ritenute provate le circostante e i fatti allegati dal suo ex circa la sua assenza da casa e la sua aggressività, senza però chiarire alcunché su un eventuale pregiudizio per il figlio minore. Dunque non era stata considerata l’inattendibilità delle dichiarazioni dell’ex marito. I Supremi Giudici perciò, hanno stabilito che, effettivamente, il ricorso della donna risulta fondato, e che non è possibile togliere la responsabilità genitoriale solo perché la mamma ha scatti d’ira ma, anzi, occorre una motivazione della sospensione e dell’allontanamento indicando almeno una fonte che convinca il giudice. La motivazione data, per la Suprema Corte non era sufficiente a giustificare una sospensione della responsabilità genitoriale, essa, non soddisfaceva il requisito del minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza, dato che, era stato addebitato alla madre l’allontanamento per andare a trovare l’altra figlia che viveva con i nonni e il suo “abbandono sovente a scoppi collerici”.