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L’ALLONTANAMENTO D’URGENZA DALLA CASA FAMILIARE, NECESSITA DI VALUTAZIONI SUPPLETIVE!

Sentenza 3892/2025 Corte Cassazione

Detto provvedimento, adottato dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 384 bis, comma 2-bis, (introdotto dalla Legge Roccella), costituisce un provvedimento di natura giudiziaria ed il giudice della convalida, è tenuto a compiere, in esito al contraddittorio delle parti e sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’udienza di convalida, “una verifica sostanziale sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sul pericolo di reiterazione di condotte che pongano in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa“.

La Suprema Corte ha sottolineato che la misura dell’allontanamento d’urgenza, costituisce esercizio di un potere che trova la sua fonte nella legge e che da questa è precisamente regolata, a differenza di quanto accade per l’iniziativa della polizia giudiziaria, legata ad altri presupposti, e deve corrispondere alla logica del “modello legale” tassativamente disciplinato dalla legge nella forma e nei suoi contenuti.

Necessario un riscontro richiesto anche in ordine alla gravità degli indizi ed, in sede di udienza di convalida di quella misura, gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari devono costituire oggetto di una adeguata valutazione da parte del giudice, separata rispetto a quella eseguita dal pubblico ministero.

Ne consegue che è erroneo l’assunto secondo cui il giudice debba utilizzare soltanto gli elementi acquisiti al momento della richiesta del pubblico ministero.
Va dunque, affermato che la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare adottata dal pubblico ministero costituisce un provvedimento di natura giudiziaria.

Il provvedimento, quindi, per la sua delicata natura che coinvolge sistemi di vita di svariati soggetti deboli, è posto all’attenzione speciale del legislatore, che ne determina un uso particolarmente attento e sottoposto ad un controllo incrociato, in merito alle modalità di attuazione.