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LANCIO PERICOLOSO DI OGGETTI: QUASI UNA DISCIPLINA OLIMPICA!

Sentenza 31114/2024 Corte Cassazione

Perché si configuri la contravvenzione di “getto pericoloso di cose“, non necessita che la condotta abbia cagionato un effettivo danno, essendo sufficiente la sua idoneità ad offendere, imbrattare o molestare persone.
Il giudice, secondo le regole generali, può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali, sempreché le stesse non si risolvano nell’espressione di valutazioni soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito.

Anche nel caso di fattispecie di emissioni pregiudizievoli derivanti dalla gestione di un impianto di biogas, ai sensi dell’art. 674 cod. pen., non necessario per la Suprema Corte, il verificarsi di un effettivo danno alle persone, essendo sufficiente il realizzarsi di una situazione di pericolo: nella fattispecie, al bene che la norma intende tutelare, ovvero un rischio per la salubrità dell’ambiente e della salute umana. (cfr.Cass46846/2005).

Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose, dunque, non si richiede che la condotta di “molestia alle persone” abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente l’idoneità ad offendere:
né, come è stato sancito, risulta necessario che venga accertato mediante perizia.

Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto integrato il reato di cui al citato articolo, per aver irrorato il ricorrente una sostanza chimica insetticida su una rete posta fra proprietà confinanti, lì dove era in corso la cottura di cibi da parte dei vicini.