La terza sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 9128/2021 ha sancito che, con l’annullamento della sentenza ai soli effetti civili da parte della Cassazione penale si configura una vera e propria translatio iudicii, ovvero che il giudice del rinvio è libero di ricostruire i fatti e, nella valutazione del nesso causale ai fini del risarcimento del danno, applica il criterio civilistico del più probabile che non invece dell’alta probabilità logica tipica del processo penale. Nel caso in esame, era stato accolto il ricorso dopo che la Corte d’Appello aveva rigettato la domanda di risarcimento per le molestie telefoniche, in seguito all’annullamento ai soli effetti civili della sentenza penale di proscioglimento per intervenuta oblazione. Sbaglia il giudice civile che, si limita a dare atto del processo penale senza effettuare nessuna valutazione autonoma circa gli elementi di prova disponibili. Il giudice del rinvio, invece, non è vincolato nella ricostruzione del fatto a quanto accertato nel precedente processo penale in quanto, i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno prescindono dall’identificazione del reato. All’esito del rinvio al giudice civile, il fatto perde l’originaria correlazione con il reato per acquistare i criteri dell’illecito civile, seguendo i canoni probatori del processo civile. Pertanto, tra l’interesse penalistico e civilistico, i punti in comune sono il fatto come presupposto del risarcimento e, il dovere di punire.