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L’ANTICA MISSIONE DELLE “TESTE DI LEGNO” NELL’OCCHIO DELLA GIUSTIZIA

Sentenza 290/2025 Cassazione Penale

In merito al trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis, cod. pen.) specificata la configurabilità del reato allorché “taluno, cui sia stato sequestrato un bene, ottenga di continuare a gestirlo attraverso l’interposizione fittizia di un affittuario“.

Nella fattispecie, all’esame della Corte, l’affitto del ramo di azienda era stato oggetto di un contratto che era stato stipulato da una società costituita appositamente, intestandone le quote a dei prestanome.
Ribadito che integra il reato di cui all’art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992la condotta del titolare di un’azienda sottoposta a sequestro preventivo che, dopo l’apposizione del vincolo cautelare, ne mantenga la disponibilità tramite un soggetto fittiziamente interposto, il quale stipuli un contratto di affitto di ramo di azienda con l’amministrazione giudiziaria preposta alla gestione del bene“.

Quanto al dolo specifico, costituito dal fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, esso non è escluso dall’esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di “liberarsi” dei beni in vista di una loro possibile ablazione.
La Corte ha annullato la sentenza di assoluzione che aveva escluso la configurabilità del dolo specifico, con riferimento al trasferimento della titolarità di quote di una società, finalizzato anche a consentire alla società medesima di partecipare a gare d’appalto, senza essere colpita da misura interdittiva antimafia.

Infine, integra il reato anche il mantenere la disponibilità di un’azienda sottoposta a sequestro, la stipula di un contratto con l’amministrazione giudiziaria che la gestisce atteso che, il vincolo cautelare viene evidentemente eluso a prescindere dal fatto che l’azienda stesse producendo dei profitti o delle perdite.