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L’assegno versato in sostituzione dell’immobile promesso con il contratto di permuta non estingue l’obbligazione.

Lo h stabilito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 17810/21 del 22 giugno, con la quale è stato accolto il ricorso di un privato nei confronti di una società. Nel caso di specie, il Tribunale aveva condannato la società in questione al trasferimento dell’immobile promesso con il contratto di permuta in capo al soggetto privato, pronuncia che è stata riformata dal momento che, come chiarito dai giudici, la società aveva provveduto all’adempimento del contratto con una prestazione diversa dall’adempimento, ovvero la consegna di un assegno bancario, successivamente incassato dall’uomo. I Supremi Giudici però, al riguardo, siccome il ricorrente aveva contestato la decisione della Corte di appello di attribuire all’incasso dell’assegno il significato di un’accettazione tacita di una prestazione diversa dall’adempimento da parte dello stesso, sono intervenuti per chiarire alcuni punti. Infatti hanno chiarito che la Corte d’Appello non ha tenuto in considerazione che la disciplina da applicare nel caso di specie, è quella generale del contratto, perciò in assenza di un nuovo accordo in forma scritta deve essere esclusa l’ipotesi di una datio in solutum e dell’accettazione tacita della nuova prestazione. Sostanzialmente, l’esistenza della pattuizione modificativa del precedente contratto concluso tra le parti necessitava della forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.