Lo ha stabilito la terza sezione civile del tribunale di Busto Arsizio nella sentenza 638/21 del 14 maggio, con la quale è stata annullata la delibera di approvazione del rendiconto consuntivo poiché la creazione del registro anagrafico rientra nella retribuzione ordinaria dell’amministratore, perciò per il pagamento a parte è necessario l’approvazione ad hoc. Sussiste dunque la violazione dell’articolo 1130 c.c. in quanto l’attività dell’amministratore, connessa allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali deve ritenersi compresa nel corrispettivo che viene stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e non deve quindi essere retribuita a parte. Viene dichiarato quindi lo stop al rendiconto consuntivo del condominio nella parte in cui riconosce un compenso extra all’amministratore per compiti che invece rientrano nelle funzioni istituzionali di chi sovrintende all’ente di gestione.