Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza 1092/2022 depositata il 02 settembre 2022. Infatti, il semplice rifiuto alla sottoposizione del narcotest non esclude a prescindere la particolare tenuità del fatto. L’articolo 187, comma ottavo, cds non punisce difatti ogni astratto rifiuto a sottoporsi all’accertamento, ma quello connesso a condotte di guida non idonee ed effettivamente irregolari tanto da risultare pericolose. La particolare tenuità del fatto è applicabile a ogni tipo di fattispecie entro i limiti posti dall’articolo 131 bis C.p. sull’entità e la natura della pena, oltre che sull’abitualità della condotta. Nel caso di specie, veniva addebitato all’imputato di aver percorso una strada di montagna, di notte e con un passeggero a bordo, strada che poteva essere scivolosa o bagnata. In questo caso, la pericolosità del comportamento può considerarsi presunta sulla base di circostanze non certe, come la tenuta della strada. Non viene descritto il reale contesto né la modalità della condotta; non risulta dunque motivata l’irregolarità della circolazione tale da diventare pericolosa.