Non può essere licenziato il lavoratore che, durante un periodo di malattia per depressione, esce di casa e viene sorpreso in momenti ludici e di svago, seguendo le prescrizioni del medico curante. Lo sancisce la sentenza n. 9647, che ha respinto il ricorso dell’azienda di Napoli che aveva fatto pedinare e aveva poi licenziato un dipendente affetto da depressione. La depressione era stata certificata da una consulenza quindi nessun dubbio è sorto in merito alla veridicità dello stato di salute. Per i giudici, tale patologia non era in contrasto con attività di svago.
E’, però, obbligo del dipendente fare il possibile per accelerare la guarigione e il più rapido rientro sul lavoro. Il lavoratore che venga pertanto sorpreso in compiti che potrebbero allungare i tempi di permanenza a casa viola l’obbligo di fedeltà all’azienda e potrebbe essere licenziato per giusta causa.
Dunque, il dipendente assente per malattia psicologica certificata dal medico può certamente uscire di casa, anzi è addirittura consigliabile. Pertanto, la società dovrà risarcire l’ex dipendente con una indennità pari a dodici mensilità.