Sentenza 8456/22 TAR Lazio – Sez. Seconda
Ha avuto ragione quel proprietario esclusivo di terrazzo all’ultimo piano dello stabile, a cui il Comune aveva negato la sanatoria per lavori di copertura. In buona sostanza, è stata riconosciuta la piena disponibilità, da parte del proprietario, di disporre del proprio bene senza la possibilità, da parte dell’amministrazione, di negare un autorizzazione postuma, legata ad ipotetici danni al decoro architettonico del fabbricato.
Eventuali opposizioni del condominio non sono lecite, in quanto lo stesso non è un soggetto di diritto ma ente di gestione della cosa comune, privo di personalità giuridica. La titolarità di dette azioni, spetta ai singoli condomini.