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L’AVVOCATO CHE CITA IN GIUDIZIO IL CLIENTE PER OTTENERE IL COMPENSO PUO’ PRESENTARE I DOCUMENTI SUI QUALI FONDA LA PRETESA DOPO IL RICORSO.

Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione nell’ordinanza pubblicata il 7 gennaio.

Nella stessa si evince infatti che, l’avvocato che cita in giudizio il cliente che non l’ha pagato può depositare i documenti ad hoc sui quali fonda la pretesa anche non contestualmente al deposito della domanda, quindi anche dopo il primo atto difensivo e fino all’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. eventualmente pronunciata dal magistrato, a patto che indichi, nell’atto introduttivo del giudizio, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi. Ciò risulta legittimo perché, la domanda, risulta soggetta al procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. che, non prevede alcuna preclusione istruttoria né alcuna sanzione processuale in caso di incompleta o omessa allegazione dei documenti del ricorso.