Sentenza 43238/2023 Corte di Cassazione
Quante volte abbiamo sentito, nella lettura di una sentenza, la dizione: “concesse le attenuanti generiche, da considerare prevalenti rispetto alle contestate aggravanti”.
La pronunzia che oggi prendiamo in considerazione, richiama però l’attenzione sulla circostanza che, detto beneficio, non può essere un diritto “a prescindere” dell’imputato, solo perché non esistano elementi negativi: necessita l’accertamento. della presenza di elementi positivi, che ne autorizzino l’emanazione. Detto indirizzo è risultato consolidato a seguito di numerose pronunce giurisprudenziali: (43952/2017 e 24128/2021 Corte di Cassazione).
“Ad abundantiam”, anche il disposto dell’articolo 62 bis codice penale prevede che, il giudice di merito è facultato ad esprimere parere negativo alle motivazioni difensive, in quanto la concessione di detto beneficio è rimesso all’esclusiva discrezionalità del giudicante, la cui valutazione deve essere serena, in riferimento all’adeguamento della pena rispetto all’effettiva gravità del reato ed, essenzialmente, alla personalità del reo (3896/2016 39396/2016 e 23679/2013 Corte Cassazione).
I parametri di valutazione sono indicati nell’art.133 codice penale, ma non è necessario che vengano sempre osservati tutti, essendo sufficiente, da parte del giudice, indicare a quale di essi viene fatto riferimento, (33506/2010 Corte Cassazione).
La stessa Suprema Corte, (42688/2008), ha indicato che la sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell’articolo 62 bis Codice Penale, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice, con motivazione fondata sulle sole regioni preponderanti nella sua decisione, non sindacabili in sede di legittimità, purché non contraddittorie e congruamente motivate: seppure in difetto di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei potenziali fattori attenuanti, indicati nell’interesse dell’imputato.
Il DL 92/2008, convertito nella Legge 125/2008, in riforma al citato art.62 bis, specifica che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è legittimo in assenza di elementi e circostanze positive, non essendo più sufficiente unicamente lo “status” di incensuratezza dell’imputato, (39566/2017 Corte di Cassazione). Ed ancora, (9836/2015 Corte di Cassazione), detta concessione deve essere fondata su situazioni specifiche che autorizzino un trattamento di particolare benevolenza.
In conseguenza, quando le istanze difensive non chiariscano elementi che possano convincere il giudice sulla loro fondatezza e legittimità, il diniego può essere basato solo sul richiamo di assenza di elementi positivi.
Scendendo nel dettaglio della sentenza posta alla base di questo approfondimento, ritenuta corretta la “non concessione” di circostanze atipiche, in considerazione della significativa consistenza di opere abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed a rischio sismico: con una recidiva specifica per reati similari ed una complessa personalità del reo, gravato da altri precedenti penali.
Nessun elemento positivo dunque, tale da poter consentire una benevola valutazione dell’istanza.