Sentenza 31999/2020 Corte di Cassazione
È noto che le condizioni di salute del difensore possono costituire impedimento a comparire in udienza, con conseguente rinvio del procedimento.
Anche lo stato di gravidanza dell’avvocatessa può provocare detta problematica, ma solo se dimostrato uno stato di rischio per “gravida e nascituro”.
Sancisce la Corte che, non ha diritto al rinvio dell’udienza, quel difensore che è stato nominato quando la gravidanza era già in corso e che abbia avuto, quindi, tutto il tempo per scegliere un sostituto che potesse integrarsi, senza difficoltà, nelle problematiche difensive.
Se invece il difensore è impedito per ragioni di gravidanza a rischio, alla stregua di chi ha problematiche di salute, non ha l’obbligo di nominare un sostituto: a meno che il protrarsi di questa condizione o eventuali aggravamenti, non costituiscano eventi improvvisi ed imprevedibili, da suggerire la nomina di altro difensore.
Ovviamente, debbono rimanere sempre garantiti i diritti di un’adeguata difesa dell’imputato.