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LE COLPE DEGLI INSEGNANTI RICADRANNO SUL LORO MINISTERO!

Ordinanza 11614/2025 Corte Cassazione

Lo Stato risponde per i danni causati dai propri dipendenti, anche se le loro condotte sono in contrasto con le finalità istituzionali.

Nel caso specifico, alcuni ex alunni di una scuola media hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa degli abusi sessuali compiuti da un docente in anni passati.
L’insegnante era già stato condannato in sede penale a nove anni e sei mesi di reclusione.

La Cassazione ha integralmente confermato la responsabilità del Ministero e ha ripristinato le somme liquidate dal Tribunale, ritenendo errata la decurtazione operata dalla Corte d’Appello, che aveva detratto le somme della provvisionale.

La Suprema Corte ha richiamato il principio già espresso dalle Sezioni Unite (cfr.Cass.13246/2019), secondo cui “la responsabilità del datore di lavoro pubblico sussiste quando la condotta illecita del dipendente, pur deviata o abusiva, non costituisca uno sviluppo oggettivamente anomalo delle funzioni esercitate”.

La Corte ha sottolineato che la scuola ha un obbligo giuridico di vigilanza e tutela dell’incolumità dell’allievo.
In più punti dell’ordinanza si ricorda che “le situazioni di affidamento di minori per finalità educative costituiscono, per loro natura, un contesto insidioso e non eccezionale per il rischio di abusi”.

Il Ministero, pertanto, non solo non è esonerato da responsabilità, ma anzi deve rispondere in solido dei danni, anche laddove non fosse parte nel processo penale.

La Cassazione ha anche affermato che “le somme riconosciute a titolo di provvisionale nel processo penale a carico del solo autore materiale del reato non vanno scomputate dal risarcimento dovuto dal Ministero.”

La Suprema Corte ha quindi condannato il Ministero a versare integralmente gli importi già liquidati in primo grado a favore delle vittime.
La responsabilità nella funzione di protezione è oggettiva ed impone alle istituzioni di risarcire, prevenire e vigilare.