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LE DONAZIONI SPESE PER IL MATRIMONIO NON SONO RIPETIBILI DOPO LA SEPARAZIONE

Ordinanza 21100/2923 Cassazione Civile

Non c’è cosa più triste se non assistere al degrado di un rapporto sentimentale dopo una separazione o un divorzio.
Tutto ciò che aveva accompagnato i sogni e le speranze di una vita in comune, si volatilizza in una pletora di atteggiamenti ed azioni che mortificano tutto ciò che è stato.
In questa ordinanza che prendiamo in esame, la Corte di Cassazione ha posto un freno alla richiesta di una ex moglie che, a seguito del provvedimento di separazione dal coniuge, pretendeva lo scioglimento della comunione dei beni e la restituzione di quelli ricevuti in donazione dai coniugi, al momento del matrimonio.
In tale occasione, i genitori della sposa avevano donato alla coppia somme di denaro che erano servite per arredare la casa familiare per cui, la Corte d’Appello, aveva ritenuto infondata la domanda di restituzione, in considerazione che tale donazione era servita per soddisfare comuni esigenze familiari: quindi inammissibile l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2033 Codice Civile.
Di fatto non sussiste spostamento patrimoniale in favore di uno solo dei coniugi per cui, la Suprema Corte, ha confermato il provvedimento e rigettato il ricorso della donna in quanto, in regime matrimoniale, ciascun coniuge è tenuto a contribuire secondo le proprie sostanze.
Non sussiste, quindi, il diritto al rimborso, per le spese comuni sostenute in regime coniugale.