Sentenza 373/2024 Cassazione Penale
Nella sentenza in commento, la Corte ha evidenziato come, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione (come l’affidamento in prova al servizio sociale), la gravità dei reati commessi dal condannato, non può esaurire “sic et simpliciter” lo spettro di valutazione della pericolosità dell’istante, da parte del Riesame.
È infatti indispensabile esaminare anche il comportamento tenuto nel periodo successivo alla commissione delle condotte illecite (cfr. Cass. 50026/2018 ed altre).
Specifica la Corte che, nella verifica sull’idoneità della misura alternativa richiesta dal ricorrente, vanno valutate complessivamente la sua personalità, il percorso rieducativo intrapreso dopo l’inizio dell’esecuzione della pena e le sue prospettive lavorative: una verifica che si impone indispensabile, alla luce degli elementi positivi introdotti dalla difesa.
Il provvedimento deve essere fondato su un giudizio adeguato della personalità dell’istante: di fatto le misure alternative alla detenzione non presuppongono una totale esclusione della pericolosità sociale che invece costituisce l’obiettivo del processo di rieducazione.
I giudicanti hanno l’obbligo di evidenziare l’esistenza di elementi positivi, che devono essere esaminati analiticamente dal tribunale di sorveglianza, cui tocca dare conto, sia positivamente, sia negativamente, delle prospettive di reinserimento sociale, connesse a tali elementi.