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Le spese per la baby – sitter non sono considerate straordinarie

Sentenza 235/2023 Tribunale Ravenna

Per la sentenza che prendiamo in considerazione, è proprio il caso di citare la famosa frase: “siamo andati per picchiare e siamo stati picchiati”.
In buona sostanza, una madre separata aveva attivato un’ingiunzione di pagamento nei confronti dell’ex coniuge, per vedersi riconosciuta la restituzione del 50% delle somme da lei versate alla baby-sitter, in costanza di matrimonio.
Procedimento audace, che ha visto al contrario riconosciuta la linea difensiva del marito, e che ha condotto all’annullamento del decreto ingiuntivo in virtù del fatto che, le somme contestate dalla donna, erano state spese in costanza di matrimonio e non potevano essere considerate straordinarie: solo detta eventualità avrebbe dato ristoro alla domanda. Al contrario, sentendosi ingiustamente attaccato, il marito si è difeso in “belligeranza”, chiedendo a sua volta la restituzione delle somme da lui pagate per la fisioterapia, attuata dalla figlia minore a seguito di un’operazione chirurgica.
Quelle sì, sono state riconosciute come spese straordinarie e non prevedibili: per cui la “ex temeraria” è stata condannata al risarcimento del 50% di quanto sborsato dall’ex coniuge.